Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, così come descritto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08, è:

l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori“.

Il suddetto decreto obbliga il datore di lavoro (salvo non ricopra egli stesso l’incarico di RSPP) a organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nominando persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

I compiti svolti dall’SPP riguardano:

  • l’individuazione dei fattori di rischio,
  • la valutazione dei rischi e l’identificazione di misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
  • la proposta di programmi d’informazione e formazione dei lavoratori
  • la partecipazione alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/20008.

I responsabili dei servizi e gli addetti, interni o esterni, devono essere in possesso delle competenze e dei requisiti professionali contenuti nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, devono essere in numero sufficiente in base alle caratteristiche dell’azienda ed essere dotati di mezzi e tempo appropriati per svolgere i compiti loro assegnati.

Il datore di lavoro che utilizzi un servizio interno può, tuttavia, affidarsi a soggetti esterni all’azienda che abbiano esperienze professionali tali da integrare, se necessario, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. Qualora nell’impresa non vi siano dipendenti con i requisiti riportati nell’articolo 32, egli può avvalersi di servizi esterni, non essendo, in ogni caso, esonerato dalla propria responsabilità in materia.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, o dell’unità produttiva, e la designazione di un RSPP interno sono obbligatorie nei casi particolari indicati dall’articolo 31, comma 6 (centrali termoelettriche, attività in cui sono presenti esplosivi, polveri e munizioni, aziende industriali con più di 200 dipendenti, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, ecc.).