Gli accordi fissati il 21 dicembre 2011 nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 dell’11/1/2012, apportano delle modifiche in merito alla formazione sulla sicurezza per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, dirigenti, preposti e lavoratori.

Formazione dei lavoratori

L’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori (ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione, l’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo decreto.

I principali punti affrontati sono: requisiti dei docenti, organizzazione della formazione, metodologia d’insegnamento e apprendimento, formazione dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 81/08, formazione particolare e aggiuntiva per il preposto, formazione dei dirigenti, attestati, crediti formativi, aggiornamento, disposizioni transitorie, riconoscimento della formazione pregressa e aggiornamento dell’accordo.

Esso riconosce l’utilizzo di piattaforme e-learning per lo svolgimento di corsi formativi che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti.

Per quanto riguarda la formazione dedicata a lavoratori e soggetti di cui all’articolo 21, essa è distinta in generale e specifica, con una durata variabile in relazione al rischio caratterizzante l’attività svolta:

  • Rischio basso: 8 ore, di cui 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica;
  • Rischio medio: 12 ore, di cui 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica;
  • Rischio alto: 16 ore, di cui 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica.

Il modulo di formazione generale rappresenta un credito formativo permanente, mentre, per quanto riguarda l’aggiornamento quinquennale, questo deve avere una durata minima di 6 ore per tutti i settori.

Formazione del datore di lavoro RSPP

L’Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08) ne disciplina i contenuti, le articolazioni, le modalità di erogazione e l’aggiornamento.

Nello specifico, i temi trattati sono: individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, requisiti dei docenti, organizzazioni dei corsi, articolazione del percorso formativo, valutazione e certificazione, aggiornamento, diffusione delle prassi, crediti formativi, adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività, disposizioni transitorie e aggiornamento dell’accordo.

In tale documento è concessa la modalità di erogazione online, attraverso piattaforme e-learning, per i moduli 1 e 2 della formazione obbligatoria.

Il percorso formativo per il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DLSPP) deve avere una durata minima di 16 ore e una massima di 48 in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e della tipologia di attività svolte (Ateco):

  • Rischio basso: corso di 16 ore e aggiornamento quinquennale di 6 ore;
  • Rischio medio: corso di 32 ore e aggiornamento quinquennale di 10 ore;
  • Rischio alto: corso di 48 ore e aggiornamento quinquennale di 14 ore.

Quanto ai contenuti minimi dei corsi, essi devono comprendere i 4 moduli seguenti: normativo – giuridico, gestionale, tecnico e relazionale.